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A CONCRETO possono aderire tutti i lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, purchè superiori ai sei mesi, nonchè i lavoratori con contratto di apprendistato dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi, manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni.
NO, l’adesione a CONCRETO è totalmente libera e volontaria.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
Sì. E continua a beneficiare della detrazione d’imposta sulla polizza individuale.
È molto semplice…
L’aderente, dopo aver preso visione dello Statuto e della Nota Informativa dovrà compilare la Domanda di adesione che può trovare presso l’ufficio del personale della propria azienda o scaricare direttamente dal sito Internet, alla voce “modulistica” (N.1 Domanda di adesione).
Informare tempestivamente l’azienda e il Fondo con i dati corretti, allegando se possibile, una fotocopia della domanda errata
La perdita dei requisiti di partecipazione può essere originata da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…). L’iscritto al Fondo pensione può:
Si. Il lavoratore deve però dichiarare alla nuova azienda, la sua appartenenza al Fondo, così da poter continuare, da subito, la contribuzione.
Si, egli ha il diritto di iscriversi nuovamente a Concreto. Dovrà compilare una nuova Domanda di adesione.
La perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con conseguente interruzione della contribuzione, si ha in tutti i casi di cessazione dell'attività lavorativa (per dimissioni, licenziamento, promozione alla qualifica di dirigente) senza che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Si, epossibile la sospensione della contribuzione a Concreto (in qualsiasi momento) tramite il modello N.5 come previsto dall' Art.8 comma 6 dello Statuto : "....In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico,con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo".