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L'obbligo contributivo a carico dell'aderente e della azienda a inzio dal mese succesivo all'adesione.
L'aderente ha la possibilità di aumentare o variare la contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria, mediante l'apposito modulo (Modulo n. 2/A) , scegliendo le ipotesi già previste pari a 1%, 2%, 3%, 5% della retribuzione di riferimento oppure può optare per una percentuale a sua scelta. La variazione segnalata dall’aderente sarà applicata a partire dal mese di luglio per le domande inoltrate entro il mese precedente (giugno) e dal mese di gennaio per le domande inoltrate entro il mese precedente (dicembre). Inoltre con il modulo n.2/A è possibile diminuire/variare la scelta fatta in precedenza purché non al disotto del minimo fissato dal fondo (ovvero 1,40 % della retribuzione di riferimento).
I contributi versati a carico dell’aderente (minimo previsto dagli accordi + eventuale contribuzione volontaria) e del datore di lavoro (nella misura prevista dagli accordi) sono deducibili dal reddito complessivo fino all’ importo massimo annuo di € 5.164,57 (sono stati pertanto eliminati gli ulteriori limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al Fondo presenti sino al 31/12/2006).
E’ l’aliquota massima riferita al reddito imponibile fiscalmente. Attualmente i limiti sono (per anno 2007): il 23% sino a 15.000 €, il 27% da 15.000 € a 28.000 €, il 38% da 28.000 a 55.000 € , il 41 % da 55.000 € a 75.000 €, e 43% oltre 75.000 €.
No. L’aderente non è obbligato compilare a il mod. 730 né altri modelli, poiché è l’azienda ad occuparsi dell’abbattimento fiscale direttamente in busta paga.
No. Verrà tassata in un secondo momento, ovvero, al momento dell’erogazione delle prestazioni.
No. Infatti l’obiettivo principale di CONCRETO è quello di assicurare agli iscritti una pensione complementare cioè aggiuntiva a quella fornita dai trattamenti pensionistici obbligatori.
Le aziende sono tenute ad effettuare mensilmente le trattenute ai lavoratori ed a versarle al Fondo, unitamente ai contributi a proprio carico e alle quote TFR,e versarle con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
La misura della contribuzione base è stata cosi determinata dagli accordi siglati nel C.C.N.L. del 18/02/2010 :
L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.