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Domande e risposte » Contribuzione

Da quando decorre l’obbligo contributivo a carico dell’azienda e del lavoratore?

L'obbligo contributivo a carico dell'aderente e della azienda a inzio dal mese succesivo all'adesione.

E’ possibile aumentare individualmente la propria quota di contribuzione?

L'aderente ha la possibilità di aumentare o variare la contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria, mediante l'apposito modulo (Modulo n. 2/A) , scegliendo le ipotesi già previste pari a 1%, 2%, 3%, 5% della retribuzione di riferimento oppure può optare per una percentuale a sua scelta. La variazione segnalata dall’aderente sarà applicata a partire dal mese di luglio per le domande inoltrate entro il mese precedente (giugno) e dal mese di gennaio per le domande inoltrate entro il mese precedente (dicembre). Inoltre con il modulo n.2/A è possibile diminuire/variare la scelta fatta in precedenza purché non al disotto del minimo fissato dal fondo (ovvero 1,40 % della retribuzione di riferimento).

Come è trattato fiscalmente il contributo al fondo a carico del lavoratore?

I contributi versati a carico dell’aderente (minimo previsto dagli accordi + eventuale contribuzione volontaria) e del datore di lavoro (nella misura prevista dagli accordi) sono deducibili dal reddito complessivo fino all’ importo massimo annuo di € 5.164,57 (sono stati pertanto eliminati gli ulteriori limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al Fondo presenti sino al 31/12/2006).

Cos'è l'aliquota marginale?

E’ l’aliquota massima riferita al reddito imponibile fiscalmente. Attualmente i limiti sono (per anno 2007): il 23% sino a 15.000 €, il 27% da 15.000 € a 28.000 €, il 38% da 28.000 a 55.000 € , il 41 % da 55.000 € a 75.000 €, e 43% oltre 75.000 €.

Per godere della deduzione fiscale dei contributi versati al fondo, il lavoratore deve fare la dichiarazione dei redditi?

No. L’aderente  non è obbligato compilare a il mod. 730 né altri modelli, poiché è l’azienda ad occuparsi dell’abbattimento fiscale direttamente in busta paga.

La quota di tfr che viene trasferita dall'azienda al fondo Concreto è assoggettata a tassazione?

No. Verrà tassata in un secondo momento, ovvero, al momento dell’erogazione delle prestazioni.

Il contributo versato dal lavoratore comporta la riduzione proporzionale della pensione pubblica?

No. Infatti l’obiettivo principale di CONCRETO è quello di assicurare agli iscritti una pensione complementare cioè aggiuntiva a quella fornita dai trattamenti pensionistici obbligatori.

Come avviene il versamento della contribuzione al fondo Concreto?

Le aziende sono tenute ad effettuare mensilmente le trattenute ai lavoratori ed a versarle al Fondo, unitamente ai contributi a proprio carico e alle quote TFR,e versarle con cadenza trimestrale  entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre  di riferimento.

Chi determina la misura della contribuzione?

La misura della contribuzione base è stata cosi determinata dagli accordi siglati nel C.C.N.L. del 18/02/2010 :

  • 1,40% a carico dell’azienda e 1,40% a carico del lavoratore calcolate sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR;
  • 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
  • 40% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori

E’ possibile continuare individualmente i versamenti al fondo Concreto al raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico obbligatorio?

L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

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