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La perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con conseguente interruzione della contribuzione, si ha in tutti i casi di cessazione dell'attività lavorativa (per dimissioni, licenziamento, promozione alla qualifica di dirigente) senza che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso il lavoratore può :
In caso di decesso dell'aderente prima del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai diversi benificiari dallo stesso designati, siano essi persone fische o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
L’aderente deve comunicare al Fondo tramite apposito modulo N.12 il beneficiario, tale modulo è scaricabile dalla apposita sezione presente nel sito internet (clicca qui) o lo si può richiedere presso la segreteria del personale della propria azienda.
Non è possibile, bensi è possibile riscattare la posizione del deceduto.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La rendita sarà rivalutabile
La rendita vitalizia è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato preso il Fondo e dall’aspettativa di vita del lavoratore al momento del pensionamento.
Le norme di Concreto verranno automaticamente adeguate alle nuove disposizioni di legge da parte del Inps.
Si, L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata complessivamente nei seguenti casi e misure:
Nella sezione Modulistica è possibile poter scaricare il modulo N.10 – Richiesta anticipazione (o cliccando qui)