Al pensionamento

  • Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell’art.8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
  • Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
  • L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
  • L'aderente, in ogni caso, ha diritto al capitale fino al 50%del montante maturato e la restante parte è convertita in rendita. Inoltre, l'aderente ha diritto a richiedere il 100% in capitale se, convertendo il 70% del montante finale in rendita, si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2024 pari ad € 6.947,33)
  • L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
  • Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
  • L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art.12, commi 5 e 6.
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