Oggetto: CCNL 8 maggio 2025 – Previdenza complementare. Chiarimenti sul contributo datoriale ai sensi dell’art. 61 vigente
Gentili Colleghi,
il Fondo Pensione CONCRETO richiama l’attenzione delle aziende su segnalazioni relative a iniziative di intermediari finanziari e istituti di credito che promuovono il trasferimento delle posizioni previdenziali verso PIP o Fondi Pensione Aperti, prospettando in alcuni casi la possibilità che anche il contributo aziendale previsto dal CCNL possa essere trasferito o continuare a essere versato alla nuova forma pensionistica.
Al riguardo, il Fondo ritiene necessario richiamare il contenuto vigente dell’art. 61 del CCNL 8 maggio 2025, che disciplina espressamente il rapporto tra contribuzione aziendale e iscrizione a CONCRETO.
Il principio previsto dall’art. 61
“Le Parti confermano che l’obbligo per l’Azienda del versamento della contribuzione prevista dal ccnl è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.”
Il CCNL prevede inoltre, per i lavoratori interessati dall’adesione contrattuale, un contributo fisso mensile di 5 euro a carico dell’Azienda e stabilisce espressamente che, in caso di adesione del lavoratore ad altra forma di previdenza, il diritto a tale contributo decade dal momento
dell’adesione stessa.
Indicazioni operative per le aziende
- L’art. 61 vigente stabilisce che l’obbligo aziendale di versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a CONCRETO.
- Il testo contrattuale non contiene alcuna previsione che riconosca espressamente la portabilità automatica del contributo datoriale verso PIP, Fondi Pensione Aperti o altre forme pensionistiche individuali o di mercato.
- Eventuali comunicazioni commerciali che presentino come automatica la prosecuzione del contributo aziendale presso una diversa forma pensionistica non trovano riscontro nel tenore dell’art. 61 vigente.
- Prima di dare seguito a richieste di trasferimento che incidano sui flussi contributivi aziendali, le imprese sono invitate a verificare puntualmente la posizione con il Fondo e a non modificare i versamenti sulla base delle sole indicazioni dell’intermediario destinatario del trasferimento.
Contribuzione ordinaria
Ricordiamo che per i lavoratori che attivano la contribuzione ordinaria, l’aliquota a carico dell’Azienda è pari al 2,65% della retribuzione utile ai fini del TFR dal 1° luglio 2026 e sarà elevata al 2,80% dal 1° luglio 2027. Anche per tale contribuzione resta fermo il richiamo finale dell’art. 61, secondo cui l’obbligo di versamento è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Fondo Concreto.
Fondo Concreto resta a disposizione delle aziende, delle Associazioni e dei lavoratori per chiarimenti sulla corretta gestione dei flussi contributivi e per eventuali iniziative informative sulle caratteristiche della previdenza complementare negoziale.





